Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate. Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022. , pertanto la riammissione non può riguardare: La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che: I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento. Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada vengono meno gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni. Il procedimento di riammissione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i carichi oggetto della domanda presentata entro il 30.6.2023. La domanda di riammissione va presentata anche se nulla è dovuto, ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente oltre i 5 giorni di tolleranza. Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche. Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo. Vi sono anche effetti sul c.d. “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni, quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro. A seguito della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza. Il di pari ammontare scadenti: È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025. I versamenti possono avvenire alternativamente: mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite domiciliazione bancaria, oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione. La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi. Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria
AMBITO APPLICATIVO
presentare domanda entro il 30.4.2025
BENEFICI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE
EFFETTI DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE
La presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC.
COMUNICAZIONE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
carico potrà essere dilazionato in 10 rate
È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.
DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE

